La Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto due imputati colpevoli di sostegno all'organizzazione terroristica “Stato Islamico” e di altri reati, principalmente di natura patrimoniale. Li ha condannati a pene detentive rispettivamente di 30 e 53 mesi e ha pronunciato l'espulsione di uno di loro dal territorio svizzero. Li ha invece assolti dall'accusa di partecipazione a un'organizzazione terroristica (art. 260ter CP) per il loro coinvolgimento in una presunta organizzazione terroristica kosovara e nella sua cellula svizzera.
La Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: la Corte) ha emesso la sua sentenza in un caso che coinvolgeva gli imputati A. e B., ai quali era stato contestato in particolare di essere rispettivamente il capo e un membro della filiale svizzera di un'organizzazione terroristica kosovara. Per quanto riguarda tale organizzazione, la Corte ha assolto i due imputati dall'accusa di partecipazione a un'organizzazione terroristica (art. 260ter CP). Ha infatti ritenuto che l'indagine non avesse dimostrato che l'obiettivo principale di tale organizzazione fosse quello di commettere atti di violenza o terroristici, né che essa fosse stata coinvolta in tali atti.
La Corte ha tuttavia ritenuto che alcune delle azioni contestate ai due imputati costituissero un sostegno all'organizzazione terroristica “Stato Islamico” e che uno degli imputati si fosse anche reso colpevole di sostegno all'organizzazione terroristica “Jabhat al-Nusra”. Li ha quindi condannati per violazione dell'art. 2 cpv. 1 della vecchia Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate e dell'art. 260ter CP. Li ha inoltre condannati per la tentata corruzione di un magistrato kosovaro e per intralcio all'azione penale delle autorità kosovare. Infine, la Corte ha riconosciuto gli imputati colpevoli di diversi altri reati, principalmente di natura patrimoniale. Il primo imputato, A., nel medesimo contesto è stato condannato per truffa ripetuta, riciclaggio di denaro e falsità in documenti, nonché per aver ottenuto indebitamente assegni familiari. Il secondo imputato, B., è stato riconosciuto colpevole di truffa per mestiere, tentata truffa, riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti, rappresentazione di atti di cruda violenza, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale e tentativo di reato ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La Corte ha condannato il primo imputato A., cittadino kosovaro, a una pena detentiva di 30 mesi, parzialmente sospesa, e a una pena pecuniaria. Ha inoltre disposto la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni (art. 66abis CP) e ordinato la segnalazione di tale espulsione nel Sistema d'informazione Schengen. Il secondo imputato, B., che dispone della doppia nazionalità svizzera e macedone, è stato condannato a una pena detentiva di 53 mesi senza sospensione condizionale e a una multa.
La sentenza non è ancora definitiva. Gli imputati continuano a beneficiare della presunzione di innocenza.
Allegati: Dispositivo SK.2025.29 del 24 novembre 2025
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