20.02.2025
Ministero pubblico della Confederazione contro A. (SK.2023.40) – La Corte penale del Tribunale penale federale condanna un ex collaboratore della società Gunvor per corruzione di pubblici ufficiali stranieri



La Corte penale del Tribunale penale federale riconosce l’imputato autore colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri e di reato impossibile della medesima infrazione.

Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A., ex dipendente della Gunvor, società attiva nel commercio di materie prime a Ginevra, autore colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Essa ha ritenuto che, nel periodo tra il 14 giugno 2010 e il 14 dicembre 2011, l’imputato, in qualità di responsabile delle attività finanziarie legate al mercato del Congo-Brazzaville, aveva preso parte, per conto del proprio datore di lavoro, a dei pagamenti corruttivi destinati a funzionari pubblici della Repubblica del Congo, al fine di ottenere la conclusione di contratti per la fornitura di greggio da parte di una società statale congolese. La Corte ha considerato che A. aveva partecipato all’emissione di fatture da parte di società offshore, che fungevano da intermediari, nonché all’esecuzione del pagamento di tali fatture tramite il sistema informatico di Gunvor. L’imputato ha agito intenzionalmente, in correità con un ex collega, condannato per corruzione di pubblici ufficiali stranieri con sentenza del 28 agosto 2018 della Corte penale. Dal decreto penale, emesso il 14 ottobre 2019 dal Ministero pubblico della Confederazione, emerge inoltre che la società Gunvor è stata condannata per non avere intrapreso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In tale contesto, ritenuto che A. esercitava, in seno a Gunvor, una funzione dirigenziale e che la pratica della corruzione in Congo-Brazzaville è un fatto notorio, l’imputato sapeva che i pagamenti in questione erano effettuati a favore di funzionari pubblici congolesi a fini corruttivi.

A. è stato, pure, ritenuto colpevole di reato impossibile di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Nella primavera del 2014, al fine di riattivare le relazioni di Gunvor con la Repubblica del Congo, l’imputato, all’epoca business developer presso la predetta società, si è recato a Parigi dove ha partecipato a un incontro con altre due persone presso un locale pubblico. In occasione di questo incontro, A. ha proposto a una di queste persone, che non è stata identificata, il versamento di indebiti vantaggi a favore di un pubblico ufficiale congolese, secondo un nuovo schema corruttivo, in cambio dell’ottenimento da parte di Gunvor di nuove forniture di greggio. La Corte ha considerato che gli elementi contenuti nel fascicolo non permettevano di stabilire che l'interlocutore dell'imputato fosse un rappresentante del funzionario pubblico che doveva beneficiare di vantaggi indebiti, ma che, rivolgendosi a lui, A. pensava di avere a che fare con un intermediario che avrebbe trasmesso l’offerta di pagamenti corruttivi al funzionario in questione.

Per i reati ritenuti a suo carico, la Corte penale ha condannato A. a una pena privativa di libertà di 24 mesi. Ha tenuto conto, in particolare, della sua responsabilità in relazione alla posizione che ricopriva all'interno di Gunvor e del fatto che le sue azioni illecite avevano riguardato, nell’arco di un periodo di 18 mesi, pagamenti superiori a USD 35'000'000.-, di cui almeno una parte destinata a pubblici ufficiali congolesi, a fini corruttivi. Anche l’assenza di precedenti di A. e il tempo relativamente lungo trascorso dalla commissione dei reati sono stati presi in considerazione. L’imputato è stato posto a beneficio della sospensione condizionale della pena.

Statuendo d’ufficio, la Corte ha inoltre imposto ad A. il pagamento di un risarcimento compensatorio di USD 950'000.-, importo corrispondente al premio che egli ha ricevuto al momento del suo licenziamento da parte di Gunvor, a seguito dell’incontro tenutosi a Parigi. Non avendo, A., né dimostrato, né reso verosimile che egli avrebbe potuto pretendere una tale somma a titolo di salario o di bonus, la Corte ha ritenuto che tale premio fosse destinato a ricompensarlo per gli atti illeciti da lui commessi, per conto del proprio datore di lavoro, nel quadro della sua attività professionale.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.

Allegato: Dispositivo SK.2023.40 del 20 febbraio 2025

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