31.01.2025
La Corte penale del Tribunale penale federale condanna una persona giuridica e tre persone fisiche per corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP) (SK.2023.49)



La Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto colpevoli di corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri un ex dirigente di una società statale angolana e di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri una società attiva nel commercio di materie prime, nonché un suo ex alto dirigente e una terza persona la di cui società ha operato come intermediaria per effettuare i pagamenti corruttivi.

Il patto corruttivo e la sua esecuzione

La Corte penale ha riconosciuto A., già quadro dirigente di E.b, società statale angolana attiva nella distribuzione di idrocarburi, colpevole di corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri. La Corte ha ritenuto che A., nella sua qualità di pubblico ufficiale straniero, si sia fatto promettere e abbia accettato intenzionalmente, tra il 7 aprile 2009 e il 20 ottobre 2011, dei vantaggi indebiti sotto forma di bonifici bancari per oltre EUR 4 milioni, dei versamenti in contanti per un importo di poco più di USD 600'000 nonché il pagamento di spese alberghiere e pasti per una somma di circa 800 CHF. Quale contropartita per questi vantaggi indebiti che gli sono stati concessi e che ha accettato, A. ha favorito gli interessi del gruppo petrolifero D., permettendogli di sviluppare le attività di noleggio e rifornimento di navi tra il gruppo D. e la società statale angolana E., mediante la conclusione, tra il giugno 2009 ed il luglio 2010, di 8 contratti di nolo e un contratto di rifornimento di navi.

La maggior parte dei vantaggi indebiti ottenuti da A. sono stati concessi sotto forma di bonifici bancari sul conto di F., società offshore detenuta da A. Prima di venir versati sul conto svizzero intestato a F., i vantaggi provenienti dal gruppo D. e dalle sue filiali, sono transitati su una relazione bancaria di una società intermediaria, ruolo assunto, nell’ordine, dapprima dalla società H., di cui una terza persona era l’avente diritto economico, e in seguito dalla società G., detenuta da B. In determinati casi, i vantaggi indebiti sono stati consegnati in contanti dalla società intermediaria direttamente ad A.

In questo contesto, la Corte ha ritenuto che B., il quale al momento dei fatti era l’avente diritto economico della società G., si sia reso colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri, avendo, a partire dal 25 agosto 2009, in correità con C., intenzionalmente accettato che la società G. ricevesse più di EUR 3 milioni e USD 600'000 provenienti da una filiale del gruppo D., per trasferirli sul conto della società offshore F. o consegnarli direttamente ad A.

La Corte ha anche considerato che C., il quale al momento dei fatti esercitava la funzione di quadro dirigente in seno al gruppo D., abbia ordinato e organizzato, intenzionalmente, a partire dall’agosto 2009, in correità con B., il versamento dei succitati vantaggi indebiti in favore di A. e della sua società F., per l’intermediario delle società H. e G. La Corte ha così riconosciuto C., al momento dei fatti, colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri.

La società D.a

La Corte ha ritenuto che le suddette infrazioni di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri abbiano potuto essere commesse a causa di carenze organizzative all'interno di D.a, allora società madre del gruppo petrolifero D. Per questo motivo, ha riconosciuto la società madre D.a colpevole di violazione dell’art. 102 CP in relazione all’art. 322septies CP.

Le carenze organizzative constatate consistono principalmente nella mancanza, all'epoca dei fatti, di direttive interne al gruppo D. riguardanti la sorveglianza delle attività degli intermediari del gruppo, in particolare sull'uso dei fondi versati a questi ultimi. In sostanza, la necessità di una tale regolamentazione si imponeva per due ragioni. Da un lato, gli standard internazionali in materia di prevenzione e lotta alla corruzione prevedevano espressamente che la remunerazione versata agli agenti e ad altri intermediari fosse appropriata e giustificabile per i servizi legittimi resi e che le imprese monitorassero la condotta dei propri agenti e intermediari. Dall'altro, il Code of Business Conduct del gruppo D. sottolineava l'esistenza di un rischio molto elevato che il gruppo fosse ritenuto responsabile di qualsiasi atto di corruzione commesso dai suoi intermediari, nonché la necessità che il gruppo D. e i suoi dipendenti conoscessero la destinazione e l'obiettivo di tutti i fondi utilizzati da un intermediario per conto del gruppo. Tuttavia, tali principi generali non sono stati concretizzati per quanto riguarda i vantaggi indebiti concessi ad A.

Considerando le dimensioni e i mezzi finanziari considerevoli di cui disponeva il gruppo D. al momento dei fatti, l'adozione di una regolamentazione sulla sorveglianza degli intermediari e la sua attuazione costituivano misure organizzative ragionevoli, ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CP. Tali misure apparivano anche necessarie, dato che il rischio di corruzione nel commercio internazionale di prodotti petroliferi era ben noto al gruppo D.

Pene, confische e risarcimenti equivalenti

La Corte ha condannato A., B. e C. a delle pene detentive. La pena di A. è stata fissata a 36 mesi, parzialmente sospesi, di cui 14 mesi da eseguire. Quella di B. è stata fissata a 24 mesi di detenzione, con sospensione condizionale totale. Quella di C. è stata fissata a 32, parzialmente sospesi, di cui 12 mesi da eseguire. In tutti tre i casi il periodo di prova è stato fissato in 2 anni. La società D.a è stata condannata al pagamento di una multa di CHF 3 milioni.

Per il resto, la Corte ha confiscato una parte delle somme depositate su di un conto bancario sotto sequestro e di cui A. è titolare. La Corte ha altresì condannato A. e D.a al pagamento di risarcimenti equivalenti dell’ordine di EUR 480’000.-, USD 710'000.- et CHF 800.- per il primo e di USD 145'000'000 per la seconda.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato. Gli imputati continuano a beneficiare della presunzione di innocenza.

Allegato: Dispositivo SK.2023.49 del 31 gennaio 2025

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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