27.11.2024
La Corte d'appello del Tribunale penale federale assolve UBS AG e conferma parzialmente le condanne di due coimputati per le loro attività in relazione a un'organizzazione criminale bulgara coinvolta nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro (CA.2023.20)



La Corte d'appello del Tribunale Penale Federale assolve UBS AG dall'accusa di violazione l'art. 102 cpv. 2 CP (responsabilità penale dell’impresa) in relazione al reato di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifre 1 e 2 CP) mentre conferma parzialmente la condanna di un ex gestore patrimoniale presso un'altra banca svizzera per sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter cifra 1 aCP) e quella di un cittadino bulgaro per partecipazione all’organizzazione stessa (art. 260ter cifra 1 aCP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifre 1 e 2 lett. a CP).

Sentenza di prima istanza

Con sentenza del 27 giugno 2022, la Corte penale del Tribunale Penale Federale (di seguito: la Corte penale) aveva giudicato C., cittadino bulgaro, colpevole di partecipazione a un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro aggravato per atti commessi tra maggio 2005 e gennaio 2009. C. è stato condannato a 36 mesi di detenzione, metà dei quali da eseguire. La Corte penale aveva stabilito che C. aveva agito quale persona di fiducia di un'organizzazione criminale bulgara coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio di denaro. In tale veste, aveva predisposto stratagemmi finanziari per occultare l'origine criminale dei fondi depositati in Svizzera controllati dall'organizzazione, aiutando in seguito l'organizzazione a trasferire questi fondi fuori dalla Svizzera per sottrarli all'azione penale. Le somme interessate dagli atti ammontavano all'equivalente di oltre 35 milioni di franchi svizzeri.

La Corte penale aveva anche giudicato A., un’ex dipendente di CREDIT SUISSE AG (di seguito: CREDIT SUISSE), colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per il periodo dal 2 luglio 2007 al 4 dicembre 2008. In questo contesto, la Corte penale aveva pure stabilito l'esistenza di carenze all'interno della banca CREDIT SUISSE tra il luglio 2007 e il dicembre 2008, che avevano permesso il riciclaggio di denaro di cui A era accusata. CREDIT SUISSE era stata quindi dichiarata colpevole di violazione dell’art. 102 cpv. 2 CP, in combinato disposto con l'art. 305bis cifre 1 e 2 CP, e multata di conseguenza per 2 milioni di franchi svizzeri.

Nella stessa sentenza, la Corte penale aveva anche giudicato E., ex dipendente di un'altra banca svizzera, colpevole di sostegno a un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro aggravato per avere, tra luglio 2007 e novembre 2008, permesso il riciclaggio dell'equivalente di oltre 7 milioni di franchi svizzeri di fondi di origine criminale e per aver lavorato alla costituzione di una holding di diritto svizzero allo scopo di percepire i fondi della suddetta organizzazione. Egli era stato condannato ad una pena detentiva di 14 mesi sospesi condizionalmente.

Infine, la Corte penale aveva ordinato la confisca dell'equivalente di oltre 12 milioni di franchi svizzeri di fondi depositati presso il CREDIT SUISSE su conti bancari collegati all'organizzazione criminale, e aveva imposto alla banca un risarcimento equivalente di oltre 19 milioni di franchi svizzeri, corrispondenti ai beni dell'organizzazione criminale che non avevano potuto essere confiscati a causa delle carenze interne della banca che avevano facilitato il riciclaggio di denaro.

Nel luglio 2022, la Corte penale ha informato la Corte d'appello del Tribunale penale federale (di seguito: la Corte d'appello) che A., C., E., CREDIT SUISSE e il Ministero pubblico della Confederazione avevano annunciato appello e che avrebbe quindi trasmesso il caso all'autorità superiore una volta redatta la sentenza motivata. Nell'aprile 2023, A. è deceduta. Nell'ottobre 2023, la sentenza motivata è stata trasmessa alle parti e alla Corte d'appello.

Procedura di appello

Nel novembre 2023, gli eredi di A., C., E. e CREDIT SUISSE hanno presentato una dichiarazione di appello alla Corte d'Appello. Il Ministero pubblico della Confederazione ha successivamente presentato un appello incidentale.

Quando gli appelli contro la sentenza di prima istanza sono stati presentati, la Corte d'appello ha preso atto del decesso di A. e, su questa base, ha disgiunto il procedimento relativo ad A. e lo ha rinviato all'autorità di prima istanza per l’abbandono del procedimento stesso.

Alla fine di maggio 2024, CREDIT SUISSE e UBS AG (di seguito: UBS) hanno fusionato. Nell'agosto 2024, la Corte d'appello ha emesso una decisione in cui ha stabilito che il procedimento di CREDIT SUISSE proseguiva contro UBS. Questa decisione è stata contestata da UBS, che ha presentato ricorso al Tribunale federale, presso il quale la vertenza è attualmente pendente.

Il 26 novembre 2024, la Corte d'appello ha emesso la sua sentenza. Per quanto riguarda UBS, ha ritenuto che, in considerazione del decesso di A., non fosse possibile esaminare la violazione dell'art. 102 cpv. 2 CP contestata alla banca, senza violare la presunzione di innocenza della persona defunta. Per questo motivo la banca è stata assolta e la richiesta di risarcimento nei suoi confronti è stata annullata.

Per quanto riguarda l'imputato C., la Corte d'appello ha sostanzialmente confermato il verdetto di colpevolezza per partecipazione a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro aggravato per atti commessi tra giugno 2005 e gennaio 2009. Tuttavia, ha ridotto la sua pena a 29 mesi, parzialmente sospesi, a causa del tempo trascorso e della violazione del principio di celerità.

Nel caso dell'imputato E., la Corte d'appello ha respinto le accuse di riciclaggio di denaro in quanto prescritte. Applicando il principio secondo cui il dubbio va a favore dell’imputato, la Corte d'appello ha pure ritenuto che l’incarto non permettesse di stabilire che E. fosse a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione criminale prima del 31 agosto 2007. E. è stato quindi assolto dall'accusa di aver sostenuto un'organizzazione criminale per il periodo dal luglio 2007 al 30 agosto 2007. Tuttavia, è stato condannato a 5 mesi di reclusione, interamente sospesi, per gli atti commessi tra il 31 agosto 2007 e il novembre 2008.

La sentenza della Corte d’appello non è ancora cresciuta in giudicato in quanto può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale dopo la notificazione del testo integrale della decisione. Per gli imputati continua a valere la presunzione d’innocenza.

Allegato: Dispositivo CA.2023.20 del 26 novembre 2024

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68






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