Con sentenza del 29 novembre 2011, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha confermato una decisione dell’Ufficio federale di giustizia che accordava l’estradizione alla Repubblica di Serbia. L’estradando (di nazionalità serba secondo l’autorità richiedente, rispettivamente kossovara secondo l’interessato) è perseguito penalmente dalla Serbia per aver partecipato, in qualità di membro di un’unità dell’Esercito di liberazione del Kossovo, a crimini di guerra contro la popolazione civile serba, non-albanese e anche albanese. I fatti risalgono al periodo compreso tra il giugno e il dicembre 1999 e si sarebbero svolti nella regione di Gnjilane: trattasi segnatamente di incendi di case, torture, omicidi e stupri.
Il contenuto della domanda d’estradizione soddisfa i requisiti legali e la Serbia si è impegnata per assicurare al ricorrente un trattamento conforme alla CEDU. Non è esclusa la competenza delle autorità di perseguimento penale serbe per perseguire gli autori presunti di questi reati, anche se sono stati commessi sul territorio del Kossovo.
La Corte ha respinto l’obiezione di reato politico ritenendo che non vi erano motivi validi per ritenere che l’azione penale esercitata dalle autorità serbe potesse essere motivata dall’appartenenza dell’estradando a un gruppo sociale, dalla sua razza, dalla sua confessione o nazionalità.
Il TPF rinvia alla sentenza RR.2011.180+214 pubblicata sul suo sito Internet (www.bstger.ch). Non vengono rilasciate ulteriori informazioni, né su richiesta scritta né orale.