04.03.2026
La Corte d’appello del Tribunale penale federale abbandona il procedimento nei confronti di un’ex dipendente di CREDIT SUISSE, assolve UBS e conferma parzialmente le condanne di due coimputati per le loro attività a beneficio di un’organizzazione criminale bulgara (CA.2025.17)



La Corte d'appello del Tribunale penale federale, statuendo su rinvio del Tribunale federale, abbandona il procedimento nei confronti di un'ex dipendente della banca CREDIT SUISSE AG (deceduta nel 2023) per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifre 1 e 2 CP) e assolve UBS AG dall'accusa di violazione dell'art. 102 cpv. 2 CP (responsabilità penale dell'impresa) in relazione con il reato di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifre 1 e 2 CP). Inoltre, la Corte d’appello conferma parzialmente la condanna di un ex gestore patrimoniale di un'altra banca svizzera per sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter cifra 1 aCP) e quella di un cittadino bulgaro per partecipazione alla medesima organizzazione (art. 260ter cifra 1 aCP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifre 1 e 2 CP).

Sentenza di prima istanza (SK.2020.62)

Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: Corte penale) aveva riconosciuto C., cittadino bulgaro, colpevole di partecipazione a un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro aggravato, A., ex dipendente di CREDIT SUISSE AG (di seguito: CREDIT SUISSE), colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, ed E., ex dipendente di un'altra banca svizzera, colpevole di sostegno a un'organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro aggravato. Nella medesima sentenza, la Corte penale aveva anche riconosciuto CREDIT SUISSE colpevole di violazione dell’art. 102 cpv. 2 CP in combinato disposto con l'art. 305bis cifre 1 e 2 CP (per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa del Tribunale penale federale del 27 novembre 2024 nel procedimento CA.2023.20).

In luglio 2022, la Corte penale ha informato la Corte d’appello del Tribunale penale federale (in seguito: Corte d’appello), che A., C., E., CREDIT SUISSE e il Ministero pubblico della Confederazione avevano annunciato appello e che avrebbe trasmesso gli atti all’autorità superiore una volta redatta la sentenza motivata. In aprile 2023 A. è deceduta. In ottobre 2023 è stata trasmessa alle parti e alla Corte d’appello la sentenza motivata.

Prima procedura d’appello (CA.2023.20)

Nel novembre 2023 gli eredi di fu A., C., E. e CREDIT SUISSE hanno presentato le proprie dichiarazioni d’appello alla Corte d’appello. Il Ministero pubblico della Confederazione ha successivamente presentato appello incidentale. 

Una volta presentati gli appelli contro la sentenza di prima istanza, la Corte d'appello ha preso atto del decesso di A. e, con decisione del 13 marzo 2024, ha disgiunto il procedimento relativo a quest’ultima e lo ha rinviato all'autorità di prima istanza per l’abbandono del procedimento.

Alla fine di maggio 2024, CREDIT SUISSE e UBS AG (in seguito: UBS) hanno fusionato. Nell'agosto 2024, la Corte d'appello ha emesso una decisione in cui ha stabilito che il procedimento relativo a CREDIT SUISSE proseguiva nei confronti di UBS. Il ricorso presentato da UBS al Tribunale federale contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 18 marzo 2025 (TF 7B_946/2024).

Il 26 novembre 2024, la Corte d'appello ha emesso la propria sentenza. Per quanto riguarda UBS, ha ritenuto che, alla luce del decesso di A., non fosse possibile esaminare la violazione dell'art. 102 cpv. 2 CP contestata alla banca senza violare la presunzione di innocenza della defunta. Per questo motivo la banca è stata assolta e il risarcimento equivalente pronunciato nei suoi confronti è stato annullato.

Per quanto riguarda l'imputato C., la Corte d'appello ha sostanzialmente confermato il verdetto di colpevolezza per partecipazione a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro aggravato per atti commessi tra giugno 2005 e gennaio 2009. Tuttavia, ha ridotto la sua pena a 29 mesi, parzialmente sospesi, a causa del tempo trascorso e della violazione del principio di celerità.

Per quanto concerne l’imputato E., la Corte d'appello ha abbandonato i fatti costitutivi di riciclaggio di denaro, essendo intervenuta la prescrizione. Applicando il principio secondo cui il dubbio va a favore dell’imputato, la Corte d'appello ha pure ritenuto che l’incarto non permettesse di stabilire che E. fosse a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione criminale prima del 31 agosto 2007. E. è stato quindi assolto dall'accusa di sostegno a un'organizzazione criminale per il periodo dal 20 luglio 2007 al 30 agosto 2007. È invece stato condannato per lo stesso reato, per gli atti commessi tra il 31 agosto 2007 e il novembre 2008, a una pena detentiva di 5 mesi, interamente sospesa. 

Con sentenza 7B_489/2024 del 6 gennaio 2025 (ossia dopo la notifica del dispositivo della sentenza CA.2023.20), il Tribunale federale ha annullato la decisione di disgiunzione resa il 13 marzo 2024 dalla Corte d’appello e ha rinviato la causa a tale autorità affinché si pronunciasse sull’appello presentato da fu A., rispettivamente dai suoi eredi, nello stesso procedimento dei suoi coimputati. Il 6 febbraio 2025, la Corte d’appello ha notificato alle parti la sentenza CA.2023.20 parzialmente motivata. Con sentenza 6B_227/2025 del 7 luglio 2025, il Tribunale federale ha annullato tale sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello per nuova decisione. 

Seconda procedura d’appello (CA.2025.17)

La Corte d’appello, dopo avere tenuto dei dibattimenti complementari in febbraio 2026, ai quali hanno in particolare partecipato gli eredi di fu A., ha emesso la propria sentenza il 3 marzo 2026. La Corte giudicante ha abbandonato il procedimento aperto nei confronti di fu A. per riciclaggio di denaro aggravato, ha assolto UBS dall’accusa di violazione dell’art. 102 cpv. 2 CP e ha annullato il risarcimento equivalente pronunciato nei suoi confronti. Per quanto riguarda l'imputato C., la Corte d'appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di colpevolezza per partecipazione a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro aggravato per gli atti commessi tra giugno 2005 e gennaio 2009 e lo ha condannato a una pena detentiva di 26 mesi, parzialmente sospesa. Per quanto concerne l'imputato E., la Corte d'appello ha abbandonato i fatti costitutivi di riciclaggio di denaro, lo ha assolto dall'accusa di sostegno a un'organizzazione criminale per il periodo compreso tra il 20 luglio 2007 e il 30 agosto 2007 e lo ha condannato per lo stesso reato, per gli atti commessi tra il 31 agosto 2007 e il novembre 2008, a una pena detentiva di 4 mesi e 15 giorni, interamente sospesa.

La sentenza della Corte d’appello non è ancora cresciuta in giudicato in quanto può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale dopo la notificazione del testo integrale della decisione. Per gli imputati continua a valere la presunzione d’innocenza.

Allegato: Dispositivo CA.2025.17 del 3 marzo 2026

Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





Ritornare alla pagina precedente: Comunicati stampa 2026