20.02.2023
La Corte d’appello conferma i verdetti di colpevolezza nei confronti di due dirigenti di una società di recupero crediti romanda in riferimento alla riscossione di una multa emessa dalle autorità italiane in Svizzera (CA.2022.19)



La Corte d’appello del Tribunale penale federale ha dichiarato due dirigenti di una società di recupero crediti colpevoli di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. Tramite una fattura, la società ha chiesto a un debitore il pagamento di una multa emessa dalle autorità italiane in Svizzera.

Nel marzo 2020, una società di recupero crediti romanda ha inviato una fattura a un residente svizzero al fine di incassare su un conto bancario elvetico una multa per un’infrazione commessa in Italia. 

Il 22 giugno 2022, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto due dirigenti della società colpevoli di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero per avere inviato la fattura summenzionata (SK.2021.31). Contro questa sentenza gli imputati hanno presentato appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale, chiedendo la piena assoluzione e facendo valere che l’incasso sarebbe stato legittimo e, in subordine, che essi avrebbero agito in base a un errore di diritto.

Secondo la Corte d’appello, l’invio della fattura per la riscossione di una multa estera costituisce il primo passo per l’esecuzione di una decisione estera sul territorio svizzero. Tale atto è disciplinato dalle norme sull’assistenza giudiziaria in materia penale. Ora, nessun trattato tra la Svizzera e l’Italia permetteva agli imputati di aggirare la procedura di assistenza giudiziaria e nessuna richiesta di autorizzazione è stata presentata all’Ufficio federale di giustizia. La Corte d’appello conferma pertanto i verdetti di colpevolezza di primo grado per il reato di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. 

Inoltre, gli imputati A. e B. non potevano invocare un errore di diritto dal momento che le informazioni fornite non davano adito ad alcuna certezza erronea sulla legalità delle loro azioni, tanto più che si trattava di professionisti del settore e che non era stata ottenuta alcuna indicazione dall’Ufficio federale di giustizia, autorità competente in materia di assistenza giudiziaria.

A. – che all’epoca dei fatti era responsabile del servizio recupero crediti della società – e B. – direttore della medesima – hanno entrambi partecipato in maniera determinante all’invio della fattura per conto dello Stato italiano. In considerazione delle loro rispettive funzioni all’interno della società, la colpevolezza di B. deve essere ritenuta più importante di quella di A. La Corte d’appello conferma perciò la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a carico B. e riduce a 15 aliquote giornaliere quella a carico di A.

La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato e pertanto continua a valere la presunzione di innocenza. Non saranno fornite ulteriori informazioni a questo stadio della procedura.


Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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