08.07.2022
La Corte penale del Tribunale penale federale assolve Joseph S. Blatter e Michel François Platini da tutte le accuse



Con sentenza dell'8 luglio 2022, la Corte penale del Tribunale penale federale ha pienamente assolto Joseph S. Blatter e Michel François Platini dalle accuse di truffa, eventualmente di appropriazione indebita rispettivamente complicità in appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione infedele rispettivamente complicità in amministrazione infedele nonché falsità in documenti. Ha peraltro disposto l'abbandono del procedimento per il reato di amministrazione infedele semplice per causa di prescrizione intervenuta già prima della promozione dell'atto d'accusa.

L'accusa contestava a Joseph S. Blatter e Michel François Platini di avere ottenuto illegalmente, a danno della FIFA e a favore di Michel François Platini, un pagamento di fr. 2 milioni e contributi alle assicurazioni sociali di fr. 229'126.–. A tal fine, nel 2011 Michel François Platini avrebbe, tra le altre cose, presentato alla FIFA una fattura - presumibilmente fittizia - per una (asserita) pretesa ancora esistente per la sua attività di consulenza in favore della FIFA negli anni dal 1998 al 2002. Dopo la firma di tale fattura e la conferma dell’esistenza del credito da parte di Joseph S. Blatter, la FIFA avrebbe saldato la relativa pretesa (inclusi i contributi alle assicurazioni sociali) in favore di Michel François Platini. Così facendo Joseph S. Blatter e Michel François Platini si sarebbero resi colpevoli di truffa, eventualmente di appropriazione indebita (Joseph S. Blatter) rispettivamente complicità in appropriazione indebita (Michel François Platini), subordinatamente amministrazione infedele (Joseph S. Blatter) rispettivamente complicità in amministrazione infedele (Michel François Platini) nonché di falsità in documenti.

La Corte penale del Tribunale penale federale ha pienamente assolto entrambi gli imputati da tutti i capi di accusa e ha disposto l'abbandono del procedimento relativo al reato di amministrazione infedele semplice per causa di prescrizione intervenuta già prima della promozione dell'atto d'accusa.

In ambito processuale la Corte penale ha dovuto chinarsi particolarmente sulla questione dell'assunzione delle prove e degli indizi di reato sufficienti per l'avvio della procedura nel settembre 2015 inizialmente indirizzata solo nei confronti di Joseph S. Blatter. Dopo attento esame degli atti e delle prove assunte durante i dibattimenti, la Corte penale ha concluso che al momento dell'avvio della procedura sussistevano numerosi indizi che si basavano su mezzi di prova assunti dal Ministero pubblico conformemente alla legge e che hanno pertanto portato all'obbligo di procedere previsto dalle regole processuali (art. 7 CPP).

L'esame dei fatti contestati consisteva principalmente a determinare se il bonifico incriminato di fr. 2 milioni a favore di Michel François Platini fosse un pagamento di un credito restante dall'attività di Michel François Platini quale consigliere per la FIFA negli anni dal 1998 al 2002, basato su un accordo orale tra i due imputati preso nel 1998 nel quale era stato concordato per Michel François Platini un salario di fr. 1 milione, secondo quanto sostenuto dagli imputati, oppure se l'argomento del contratto orale non fosse piuttosto un mendacio per autodifesa al fine di legittimare e ottenere il pagamento dei fr. 2 milioni non dovuti dalla FIFA, secondo l'ipotesi accusatoria. L'esame e l'analisi approfonditi di tutti i mezzi di prova e degli indizi a disposizione nonché delle testimonianze dei diversi testi sentiti in aula, hanno portato la Corte penale alla conclusione che il risultato dell'esame delle prove sostiene la versione dei fatti così come presentati dagli imputati e che quindi i fatti contestati dall'accusa non possono essere considerati provati con una probabilità al limite della certezza, il che lascia il tribunale con seri dubbi sulla versione dei fatti avanzata dall'accusa. Riguardo al pagamento di fr. 2 milioni andava pertanto applicato il principio "in dubio pro reo", che ha portato alla piena assoluzione di entrambi gli imputati per tutti i capi d'accusa. Riguardo all'imputazione per amministrazione infedele il sussistere di un accordo orale porta al riconoscimento di un credito di Michel François Platini al pagamento di fr. 2 milioni, anche se magari prescritto o prescritto in parte, con la conseguenza che l'elemento del reato aggravato secondo l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, ovvero l'intenzione di procacciare un indebito profitto, non sussisteva. Possibili violazioni dei doveri secondo il reato semplice dell'amministrazione infedele secondo l'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP non andavano esaminate per via della prescrizione di tale reato già avvenuta prima della promozione dell'atto d'accusa. Ne consegue che a tal riguardo andava disposto l'abbandono del procedimento. L'assoluzione comprende anche il pagamento incriminato dei contributi alle assicurazioni sociali. A tal riguardo la valutazione delle prove ha dimostrato che tali contributi al momento del loro pagamento nell'anno 2011 erano effettivamente dovuti per via dell prassi allora vigente all'interno della FIFA.

La Corte penale ha rinviato le azioni civili promosse dall'accusatrice privata FIFA al foro civile. Ha inoltre accordato a Joseph S. Blatter e Michel François Platini un'indennità per le spese sostenute durante il procedimento penale. Ha altresì concesso a Joseph S. Blatter una riparazione del torto morale di fr. 20'000.-, prendendo invece nota della rinuncia a tal proposito da parte di Michel François Platini.

Vista l'assoluzione, la Corte penale procede d'ufficio alla motivazione scritta della sentenza unicamente nel caso venga interposto ricorso oppure su richiesta di una parte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 CPP).

Allegato: Dispositivo SK.2021.48

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