Foglio informativo
Dagli inizi, ossia: la giustizia federale si riforma
Fino al 2004, sul piano federale esistevano solo due tribunali civili (ossia non militari) autonomi: il Tribunale federale, istituito nel 1848, dopo la guerra del Sonderbund ed il passaggio della Confederazione da una Confederazione di Stati ad uno Stato federale, con sede a Losanna dal 1875, ed il Tribunale federale delle assicurazioni, istituito nel 1917 in seguito all'introduzione dell'assicurazione infortuni obbligatoria, con sede a Lucerna. Nel 2007 i due tribunali sono stati fusi creando un solo Tribunale federale con due sedi distinte.
Col passare degli anni, e soprattutto negli ultimi decenni, il carico di lavoro del Tribunale federale è costantemente aumentato. Dagli anni ottanta il suo sovraccarico di lavoro è stato sovente oggetto di discussione politica. La necessità d'intervenire era incontestata.
Nel 2007, con l'attuazione della riforma della giustizia, sono state adottate diverse misure tese a sgravare il Tribunale federale e a migliorare la protezione giuridica delle persone. Sul piano istituzionale sono stati creati a livello federale tre nuovi tribunali, i quali, nei loro rispettivi campi d'attività, sono stati concepiti come nuove istanze giudiziarie inferiori del Tribunale federale: dapprima, nel 2004, il Tribunale penale federale, poi, nel 2007, il Tribunale amministrativo federale ed infine, nel 2012, il Tribunale federale dei brevetti, quest'ultimo con sede definitiva a San Gallo. Ciò allo scopo di sgravare il Tribunale federale, rafforzandone nel contempo il suo ruolo di tribunale supremo del Paese. Nel campo del diritto penale si è voluto in particolare esimere il Tribunale federale dalla celebrazione di processi di prima istanza. Sempre in tale ottica di sgravio, la Camera d'accusa del Tribunale federale è stata abolita, trasferendone la sua attività alla Corte dei reclami penali del nuovo Tribunale penale federale. L'incremento della protezione giuridica dei cittadini e la semplificazione delle vie di ricorso costituivano ulteriori obiettivi della riforma della giustizia.
Alla base della revisione della procedura penale federale e della creazione di un tribunale penale autonomo della Confederazione vi erano inoltre motivi di politica criminale. Con il nuovo tribunale dovevano essere create a livello federale competenze e capacità per il perseguimento di fattispecie penali complesse con risvolti internazionali. Nel contempo, con il cosiddetto progetto efficienza, si è perciò riorganizzato e sensibilmente potenziato anche il Ministero pubblico della Confederazione nella sua veste di autorità inquirente e requirente.
Il 12 marzo 2000 popolo e cantoni hanno accettato le nuove basi costituzionali necessarie alla realizzazione della riforma della giustizia. Il 1° agosto 2003 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale penale federale, la quale è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Il 1° ottobre 2003 l'Assemblea federale eleggeva i primi undici giudici del nuovo tribunale, il quale iniziava la propria attività il 1° aprile 2004 a Bellinzona. Nel 2007 tale autorità si è vista inoltre attribuire la competenza per statuire sui ricorsi in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. All'uopo, il Parlamento ha autorizzato e occupato quattro nuovi posti di giudice.
Nell'ottobre 2013 il Tribunale penale federale ha inaugurato il suo nuovo edificio in viale Stefano Franscini 7 a Bellinzona, il quale ha sostituito i locali, situati in due luoghi diversi, presi in affitto provvisoriamente nel 2004 nella capitale, concretizzando le condizioni quadro necessarie al corretto e tempestivo svolgimento dei dibattimenti nonché allo sviluppo della giurisprudenza. Nel contempo, esso conferisce al Tribunale una sobria e rappresentativa visibilità nel centro di Bellinzona.
Il 1° gennaio 2019 è entrata in funzione anche una Corte d’appello, istituita dopo un iter parlamentare sfociato il 17 marzo 2017 nella relativa modifica della legge sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione.
Competenze – un largo spettro
Il Tribunale penale federale è attualmente costituito da tre corti. La Corte penale, ossia il tribunale penale della Confederazione, statuisce in prima istanza sulle cause penali che le norme di procedura sottopongono espressamente alla giurisdizione federale, in deroga alla competenza di principio appartenente ai cantoni in materia di perseguimento penale. Si parla in questo ambito di cause penali federali. Esse concernono segnatamente crimini e delitti contro gli interessi della Confederazione (determinati reati commessi da o contro funzionari federali, contro istituzioni federali o persone protette dal diritto pubblico, reati di corruzione, ecc.), reati commessi mediante esplosivi così come casi di criminalità economica, di organizzazioni criminali e riciclaggio con connessioni intercantonali e/o internazionali. La Corte penale, inoltre, giudica in prima istanza reati punibili in virtù di svariate leggi federali: ad esempio, la legge sulla navigazione aerea, la legge sull'energia nucleare, le leggi sui mercati finanziari o la legge sul materiale bellico.
Prima del 1° gennaio 2019, le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale potevano essere impugnate soltanto mediante ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale. Quest’ultimo poteva verificare l'operato della Corte penale in materia di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti unicamente sotto il profilo dell’arbitrio, e quindi in modo molto limitato. Una seconda istanza che, come in ambito cantonale, analizzasse con pieno potere di cognizione la sentenza di prima istanza non esisteva in ambito di giurisdizione penale federale.
Con la creazione di una Corte d’appello presso il Tribunale penale federale la tutela giurisdizionale è stata consolidata anche a livello federale: dal 1° gennaio 2019, i fatti di tutti i procedimenti penali federali possono essere esaminati da due istanze. Le sentenze della Corte penale che concludono in tutto o in parte il procedimento possono essere pertanto impugnate mediante appello. La Corte d’appello è dotata di pieno potere d’esame in fatto e in diritto. La stessa giudica altresì le istanze di revisione presentate contro le sentenze della Corte penale e della stessa Corte d’appello passate in giudicato, nonché contro i decreti d’accusa, le decisioni giudiziarie successive e le decisioni emanate nella procedura indipendente in materia di misure. Le decisioni della Corte d’appello possono a loro volta essere impugnate con ricorso in materia penale al Tribunale federale.
La Corte dei reclami penali giudica i ricorsi in cause penali federali contro atti procedurali della polizia e del pubblico ministero, così come contro le decisioni dei tribunali delle misure coercitive. Quest'ultimi sono in particolare competenti per gli ordini d'arresto. La Corte dei reclami penali statuisce anche sui ricorsi e sulle contestazioni in virtù della legge sul diritto penale amministrativo. Essa dirime inoltre i conflitti di competenza in ambito penale tra cantoni e tra cantoni e Confederazione. Detta autorità giudica infine i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Si tratta, in sostanza, di ricorsi concernenti l'estradizione di persone perseguite o giudicate all'estero, l'assistenza in ambito di procedimenti penali esteri, la delega del perseguimento o dell'esecuzione di sentenze all'estero così come l'esecuzione di sentenze estere; questo in applicazione delle pertinenti norme nazionali ed internazionali.
A dipendenza della materia giuridica e a determinate condizioni, le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.
Sebbene sia un tribunale della Confederazione, ossia un tribunale federale, e che certe procedure vengano giudicate in maniera definitiva a Bellinzona, il Tribunale penale federale non deve essere confuso con il Tribunale federale, il quale costituisce la corte suprema della Svizzera.
Casistica diversificata
Il Tribunale penale federale evade attualmente all'incirca 70 cause penali e 750 ricorsi ogni anno; per quel che concerne la recentemente istituita Corte d’appello non vi sono ancora statistiche a disposizione. Già sulla base delle sue diverse competenze è possibile intuire che tali cifre comprendono casi molto differenti tra loro.
Nei casi penali, la preparazione e la celebrazione del pubblico dibattimento, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e la sovente impegnativa fase dell'amministrazione delle prove, costituiscono una parte importante dell'attività giudicante. Al dibattimento segue la Camera di consiglio ed infine la comunicazione della sentenza. Se il tribunale giunge alla conclusione che le condizioni costitutive dei reati contemplati nell'atto d'accusa, comprese quelle legate alla punibilità, sono adempiute, mediante sentenza vengono applicate le sanzioni previste e fissate le conseguenze accessorie (ad esempio la confisca di valori patrimoniali e l'accollamento dei costi procedurali). Il Tribunale penale federale è sistematicamente confrontato, specialmente nei casi di reati economici complessi o legati alla criminalità organizzata, con lunghi atti d'accusa riguardanti molti imputati. I dibattimenti si svolgono spesso sull'arco di più giorni o settimane, con necessità d'interpreti e traduzioni in diverse lingue. Le sentenze, infine, sono generalmente da motivare per iscritto, superando non di rado il centinaio di pagine.
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale statuisce primariamente in qualità di istanza di ricorso. Il suo compito è quello di verificare la conformità al diritto federale ed internazionale delle decisioni e degli atti procedurali della polizia, delle autorità istruttorie, della Corte penale stessa o, in ambito di assistenza internazionale, dell'Ufficio federale di giustizia o delle autorità d'esecuzione cantonali e federali.
Alle cause presso il Tribunale penale federale si applicano, di principio, le norme del Codice di procedura penale. Alle cause concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale ed il diritto penale amministrativo si applicano le pertinenti norme della legge sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge sulla procedura amministrativa, risp. sul diritto penale amministrativo.
Essendo il Tribunale penale federale un'istituzione federale, la lingua del procedimento è una delle tre lingue nazionali ed è determinata dalla lingua in cui è stato allestito l'incarto.
La giurisprudenza esige organizzazione
Il compito primario di ogni tribunale è quello di pronunciare il diritto. All'interno del Tribunale penale federale tale compito viene esercitato dalle corti in quanto tali, le quali statuiscono mediante collegi giudicanti composti da tre magistrati oppure in composizione monocratica. In questa attività i giudici sono coadiuvati dai cancellieri. Ogni corte è diretta da un presidente eletto per due anni, rieleggibile al massimo due volte.
Diverse istanze sono competenti per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione del tribunale. Il Segretariato generale, a cui compete la conduzione amministrativa del tribunale, dirige i servizi (cancelleria, finanze, personale, biblioteca, informatica nonché logistica e sicurezza). Questi garantiscono le condizioni quadro e le prestazioni necessarie al buon funzionamento del tribunale e alla creazione della giurisprudenza. Il Segretariato generale partecipa ai consessi direttivi con voto consultivo, redige verbali e prepara le relative ordinanze. Esso gestisce anche il servizio stampa del tribunale.
Gli organi direttivi del Tribunale penale federale sono, da una parte, la Corte plenaria, costituita da tutti i giudici, e, dall'altra, la Commissione amministrativa, entrambe dirette dal Presidente del tribunale. La prima è competente per l'adozione d'importanti regolamenti, nomine e altri compiti ad essa per legge assegnati. Il Presidente del tribunale rappresenta inoltre l'istituzione verso l'esterno, in particolare nei contatti con le autorità di vigilanza e le commissioni parlamentari. Competente per l'amministrazione del tribunale è la Commissione amministrativa, composta dal Presidente, il Vicepresidente nonché da al massimo altri tre giudici. Essa è competente per tutti gli affari amministrativi, nella misura in cui questi non sono delegati ad altri organi, in particolare al Segretariato generale.
I giudici nonché il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea federale, mentre la Corte plenaria costituisce la corte penale e la corte dei reclami penali ed elegge i Presidenti delle corti per la durata di due anni.
Il 1° gennaio 2019 presso il Tribunale penale federale erano attive circa 80 persone, di cui 19 giudici ordinari e 25 cancellieri.
La giurisprudenza deve essere indipendente ed imparziale
Per decidere in maniera obiettiva, imparziale e libera da influenze esterne, occorrono giudici ben formati, con esperienza e soprattutto indipendenti. L'esercizio dell'attività di giudice richiede inoltre il coraggio di prendere decisioni talvolta impopolari. Le decisioni devono essere il frutto di una procedura corretta, neutrale e trasparente. L'attenzione portata dal Tribunale penale federale a tali principi fondamentali non costituisce una semplice formalità di facciata: essa deriva al contrario dalla convinzione condivisa al suo interno che solo in questo modo la giustizia può acquisire e meritare la credibilità di fronte alle parti e al pubblico.
Informazione e rendiconti creano trasparenza
Ogni tribunale è valutato innanzitutto in base al grado di accettazione delle sue sentenze dalle parti coinvolte e dal pubblico. Per tale motivo il Tribunale penale federale coltiva in maniera particolare la comunicazione verso l'esterno. Esso informa in primo luogo attraverso la comunicazione pubblica delle sentenze. La giurisprudenza è resa integralmente accessibile mediante la regolare pubblicazione delle decisioni in Internet e l'annuale pubblicazione cartacea di una scelta delle decisioni più importanti nella raccolta ufficiale (Decisioni del Tribunale penale federale svizzero). A ciò si aggiunge il rapporto di gestione presentato annualmente al Parlamento, il quale contiene informazioni dettagliate sugli aspetti più importanti dell'attività del tribunale.