La Corte penale del Tribunale penale federale assolve B. dall’accusa di complicità in assassinio. Assolve anche A. dalla medesima infrazione, condannandolo però per un gran numero di altri reati, tra cui diversi stupri e coazioni sessuali ad una pena detentiva di 15 anni.
L’atto di accusa, trasmesso dal Ministero pubblico della Confederazione al Tribunale penale federale in data 14 agosto 2024 rimprovera principalmente ad A. e B., che all'epoca formavano una coppia, di aver preso parte all’assassinio di un diplomatico egiziano che ha avuto luogo a Ginevra nel novembre 1995.
Con sentenza del 6 febbraio 2025, la Corte penale assolve i due imputati dall’accusa di assassinio, rispettivamente di complicità in assassinio. La Corte non è riuscita a determinare quali ruoli rispettivi avessero svolto questi imputati, né ciò che sapessero all’epoca sul contesto dell’assassinio. In base alle tracce di DNA e l’impronta digitale rinvenute sul silenziatore usato per compiere l’atto, il contributo degli imputati al crimine è consistito con ogni probabilità nell'assemblare le parti del silenziatore artigianale. Tuttavia, le scarse prove e gli indizi disponibili non sono sufficienti a dimostrare in modo giuridicamente idoneo il loro coinvolgimento nell'assassinio.
Ad eccezione di un capo d’accusa minore, A. è riconosciuto colpevole di tutti gli altri reati figuranti nell’atto di accusa, in particolare di diversi stupri e coazioni sessuali, di diversi sequestri di persona, di lesioni semplici, di danneggiamento, di minacce, di istigazione alla falsa testimonianza, di registrazione di un gran numero di conversazioni telefoniche senza autorizzazione, di rappresentazione di atti di cruda violenza, di pornografia, di truffa, di amministrazione infedele, di cattiva gestione, di omissione della contabilità, di istigazione al riciclaggio di denaro, di guida di un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre, di uso abusivo della licenza o delle targhe di controllo, di entrata illegale e di attività lucrativa senza autorizzazione, nonché di inganno nei confronti delle autorità.
Considerati in particolar modo tutti i crimini ritenuti nei confronti di A. tra cui una condanna per stupro in tre casi, A. è condannato, tenuto conto segnatamente dei suoi numerosi precedenti penali, del suo rifiuto di ammettere le sue responsabilità e dell’assenza di ogni forma di pentimento, ad una pena detentiva di 15 anni. La Corte non vede la necessità di pronunciare, oltre alla pena, una misura di internamento nei confronti di A., poiché il rischio che commetta altri reati gravi una volta rimesso in libertà non appare sufficientemente elevato, sebbene sussistano alcuni elementi che lasciano supporre una certa pericolosità di A.
Nella misura in cui A. è stato riconosciuto colpevole di diversi reati da catalogo che prevedono l’espulsione obbligatoria (stupro, coazione sessuale e sequestro di persona) egli è espulso dalla Svizzera per la durata massima prevista di 15 anni.
Poiché A. è stato condannato anche per pornografia minorile, gli viene inoltre interdetto a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni, conformemente all’art. 67 cpv. 3 lett. d n. 2 CP.
La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.
Allegato: Dispositivo SK.2024.47 del 6 febbraio 2025
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