28.12.2023
La Corte d'appello conferma la condanna in primo grado di un imprenditore attivo in ambito informatico per la corruzione di un capo settore della SECO. Sulla base di nuovi elementi, la Corte d'appello riduce le pene per l'ex funzionario e l'imprenditore (CA.2022.16)



La Corte d'appello del Tribunale penale federale constata che, in seguito al ritiro di alcuni appelli, la sentenza del tribunale di prima istanza è in larga misura cresciuta in giudicato. Essa conferma altresì la condanna in primo grado di un ex imprenditore informatico per corruzione ripetuta di un ex capo settore responsabile degli appalti pubblici presso la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). In conclusione, la Corte d'appello ha ridotto la pena e ha condannato l'imprenditore a una pena detentiva di 21 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L'ex capo settore della SECO – a seguito del parziale ritiro dell’appello – ha impugnato unicamente l’entità della pena, la quale è stata ridotta a una pena detentiva di 31 mesi e a una pena pecuniaria sospesa di 15 aliquote giornaliere a 30.-- franchi l’una. Per quanto concerne la pena detentiva, 9 mesi sono da espiare e 22 mesi sono sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Le altre condanne e pene sono cresciute in giudicato.

Atto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione
Il Ministero pubblico della Confederazione aveva accusato l'ex capo settore della SECO (di seguito: A.) di aver violato il diritto degli appalti pubblici nella sua funzione di responsabile degli appalti tra il 2004 e il 2014 nell'ambito di numerosi appalti nel settore informatico per il centro di calcolo dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare attraverso aggiudicazioni dirette e in due aggiudicazioni OMC. L’interessato avrebbe sollecitato e accettato vantaggi indebiti per sé e per terzi da parte di rappresentanti di varie società informatiche, sotto forma di inviti, sponsorizzazioni di eventi, denaro o regali. In contropartita, avrebbe assegnato direttamente la maggior parte dei contratti IT alle aziende da lui favorite, minando così la concorrenza e danneggiando gli interessi della SECO. Di riflesso, agli imprenditori accusati dal Ministero pubblico (di seguito: B., C. e D.) è stato rimproverato di avere ripetutamente offerto o concesso ad A. vantaggi indebiti.

Sentenza di prima istanza (SK.2020.10)
Nella sentenza SK.2020.10 del 17 settembre 2021, la Corte penale ha abbandonato il procedimento per quanto riguarda le accuse relative al periodo dal 2004 al 17 settembre 2006 a motivo della prescrizione. A., B. e C. sono inoltre stati assolti in relazione a singoli capi d'accusa. La Corte penale ha ritenuto A. colpevole di ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 cifra 1 CP), ripetuta corruzione passiva (art. 322quater CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). B. è stato dichiarato colpevole di ripetuta falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), ripetuta amministrazione infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP) e ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP). C. è stato dichiarato colpevole di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP). D. è stato dichiarato colpevole di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP).

A. è stato condannato a una pena detentiva di 4 anni e 4 mesi e a una pena pecuniaria di 130 aliquote giornaliere a 50.-- franchi l’una. B. è stato condannato a una pena detentiva di 20 mesi e a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere a 300.-- franchi l’una, ambedue sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. C. è stato condannato a una pena detentiva di 22 mesi e a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a 140.-- franchi l’una, ambedue sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. D. è stato condannato a una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere a 150.-- franchi l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

Crescita in giudicato parziale della sentenza di primo grado
A., B., C., D. e il Ministero pubblico della Confederazione hanno inizialmente annunciato appello contro la sentenza della Corte penale. D. e il Ministero pubblico della Confederazione hanno poi rinunciato a depositare la dichiarazione d’appello, di modo che la sentenza di primo grado è cresciuta in giudicato per quanto riguarda D. (decisione della Corte d’appello CA.2022.23 del 6 settembre 2023). B. ha interposto appello contro la pronuncia di un risarcimento e l’ammissione di una pretesa civile. Poco prima del dibattimento di appello del 28 novembre 2023, B. ha tuttavia ritirato il suo appello. La sentenza della Corte penale è quindi cresciuta in giudicato anche per quanto lo concerne (decisione della Corte d’appello CA.2023.25 del 19 dicembre 2023).

Poco prima del dibattimento, anche A. ha parzialmente ritirato il suo appello, in origine completo, limitandosi a contestare l’entità della pena. Il verdetto di colpevolezza in quanto tale è dunque cresciuto in giudicato.

Sentenza d’appello (CA.2022.16)
La sentenza CA.2022.16 del 21 dicembre 2023 riguarda quindi nel merito ancora gli appelli di due imputati principali (A. e C.) contro la sentenza della Corte penale SK.2020.10 del 17 settembre 2021. 

A causa dell'appello limitato di A., la Corte d'appello ha esaminato unicamente l’entità della pena. La Corte d'appello riduce la pena rispetto alla sentenza di primo grado, tenendo conto del riconoscimento del verdetto di colpevolezza e della collaborazione dell'imputato durante tutto il procedimento. Inoltre, sono trascorsi due ulteriori anni dall'apertura del procedimento penale, circa dieci anni fa, il che ha ulteriormente ridotto la necessità della pena. Di conseguenza, A. è condannato a una pena detentiva di 31 mesi, di cui 9 da espiare.

C. ha contestato la condanna della Corte penale nella sua interezza. Riguardo a una fattura fittizia, la Corte d’appello lo ha assolto, poiché la fattispecie non era adempiuta. Per il resto, la Corte d'appello conferma il verdetto di colpevolezza dell’istanza precedente. Ritiene accertato il contributo di C. al reato, sia per quanto riguarda gli atti di corruzione, sia in relazione alla fatturazione fittizia di servizi e alla sua implicazione nell'aggiudicazione diretta di appalti. In merito all’entità della pena, la Corte d'appello riduce la pena di un mese, in considerazione della durata ulteriore del procedimento. A causa di una revisione delle disposizioni sull’infedeltà nella gestione pubblica favorevole a C., viene a cadere la pena pecuniaria supplementare che era obbligatoria nel diritto previgente.

La sentenza può essere impugnata dalle parti presso il Tribunale federale entro 30 giorni dal ricevimento della motivazione scritta completa. Per gli accusati (imputati) vige la presunzione di innocenza.

Allegato: Dispositivo del 21 dicembre 2023


Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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