06.06.2023
La Corte penale condanna un fiduciario ticinese per carente diligenza in operazioni finanziarie (SK.2022.2)



La Corte penale del Tribunale penale federale, chiamata ad esprimersi a seguito di un rinvio da parte del Tribunale federale, che già aveva escluso l’esistenza dei presupposti per una condanna per riciclaggio, riconosce un fiduciario ticinese colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti delle autorità.

Nel 2017 la Corte penale del Tribunale penale federale aveva riconosciuto il fiduciario colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d’accusa per i quali era stato rinviato a giudizio, nonché di ripetuta falsità in documenti e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità. Il Tribunale federale, cui si era nel frattempo rivolto l’imputato, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa al Tribunale penale federale affinché il capo d’accusa inerente al riciclaggio di denaro aggravato venisse esaminato sotto il profilo dell’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziare e venissero effettuati ulteriori accertamenti in relazione alla falsità in documenti ed all’inganno nei confronti delle autorità. 

Con la nuova sentenza, il Tribunale ha vagliato i 18 capi di accusa oggetto del rinvio nell’ottica del reato di carente diligenza in operazioni finanziare, ritenendo il fiduciario colpevole di tale imputazione per 15 di essi e prosciogliendolo per 3 capi di accusa. A norma dell’art. 305ter del Codice penale, si rende colpevole di tale delitto chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. 

Dopo aver svolto gli accertamenti del caso, la Corte penale del Tribunale penale federale condanna il fiduciario anche per ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti delle autorità secondo la legge stranieri.

All’imputato è comminata una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere, di fr. 310.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.


Allegato: Dispositivo SK.2022.2 del 6 giugno 2023


Contatto:
Estelle de Luze, addetta stampa, presse@bstger.ch, tel. 058 480 68 68





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