10.01.2023
Attacco a sfondo jihadista a Morges (SK.2022.35)



Con sentenza del 10 gennaio 2023, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto Omer A. autore colpevole di assassinio, di tentato assassinio, di tentato incendio e tentata esplosione di una stazione di servizio, di sostegno in diverse forme dell’organizzazione «Stato islamico», di avere scaricato e tenuto in deposito rappresentazioni di atti di violenza, come pure di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Per contro, la Corte ha prosciolto l’accusato dai reati di lesioni personali e di minacce. Con riferimento alla responsabilità penale, tenuto conto della scemata imputabilità di grado medio di Omer A. al momento dei fatti, la Corte penale lo ha condannato a una pena detentiva di 20 anni. Durante la detenzione, Omer A. sarà posto a beneficio di una misura terapeutica stazionaria da eseguirsi in una struttura chiusa.

La Corte ha riconosciuto Omer A. autore colpevole di assassinio, per un accoltellamento avvenuto a Morges il 12 settembre 2020. La Corte ha ritenuto che Omer A. avesse premeditato il suo atto, effettuando molteplici sopralluoghi il giorno dell’attacco, acquistando un coltello da cucina e agendo in maniera brutale e determinata. Inoltre, la Corte ha considerato che le ragioni addotte per giustificare l’atto fossero assurde e denotassero un totale disprezzo per la vita umana. In occasione del dibattimento, Omer A. non ha neppure espresso alcun sincero pentimento. La Corte ha prosciolto Omer A. dai reati di lesioni personali e di minacce commessi nei confronti di un accusatore privato presente la sera dell’accoltellamento. In effetti, da un lato, il trauma asseritamente subito e il nesso di causalità tra l’accoltellamento e detto trauma non sono stati sufficientemente dimostrati. D’altro lato, la Corte non è giunta alla conclusione che Omer A. avesse concretamente minacciato l’accusatore privato al momento dell’aggressione.

In merito all’aggressione della guardia del carcere di Thun, la Corte si è scostata dalla qualifica giuridica formulata dal Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) e ha ritenuto la forma aggravata del tentativo di omicidio, ossia quella del tentativo di assassinio. Gli elementi presenti nell’incarto indicano, in effetti, che Omer A. avesse premeditato il suo atto alcune settimane prima e che egli avesse richiesto delle penne, oggetti che, tuttavia, erano vietati all’interno del carcere di Thun. Omer A. ha scelto il luogo in cui commettere il crimine in maniera tale da limitare notevolmente le possibilità di fuga della sua vittima. Durante l’attacco, Omer A. ha tentato, a dodici riprese, di impiantare una penna nella gola della guardia carceraria. Al dibattimento, Omer A. ha descritto il proprio gesto come un semplice graffio. Tuttavia, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le ferite riscontrate sulla vittima contraddicono le spiegazioni date da Omer A. Durante l’attacco, egli ha accuratamente riprodotto i gesti insegnati all’interno di un video propagandistico proveniente dall’organizzazione «Stato islamico». In occasione del dibattimento, Omer A. ha, in particolare, ammesso di avere visto detto video, di modo che egli non poteva ignorare la natura vitale della zona che aveva scelto di colpire. L’effetto sorpresa del primo colpo inferto, come pure la violenza degli undici successivi, testimoniano l’intenzione dell’accusato di perforare dei vasi sanguigni della vittima ed eventualmente di dissanguarla. Infine, Omer A. ha giustificato il proprio gesto con l’atteggiamento di scherno avuto dal guardiano. Di fronte a tale futile motivo, la Corte ha ritenuto che Omer A. avesse dato prova di una particolare mancanza di scrupoli.

Quanto ai tentativi di incendio e di esplosione della stazione di servizio, la Corte ha ritenuto che Omer A. avesse scientemente messo in pericolo la vita e l’integrità delle persone, dal momento che la stazione di servizio si trovava in un quartiere residenziale e i fatti si sarebbero avvenuti durante la notte. Omer A. ha tentato, a più riprese, di dare fuoco alle pistole della pompa di benzina, dapprima con una semplice sigaretta, poi, spruzzandola con dei residui di benzina, quindi utilizzando degli stracci imbevuti di liquido infiammabile. Così facendo, Omer A. aveva coscienza e volontà di incendiare la stazione di servizio e ha persino accettato il rischio che potesse esplodere.

Con riferimento al rimprovero di sostegno all’organizzazione «Stato islamico», la Corte ha ritenuto che Omer A. non avesse tentato di convincere due dei suoi amici sui meriti dell’organizzazione e lo ha prosciolto su questo punto. Nelle sue discussioni, Omer A. non è stato in grado di articolare in modo serio e convincente argomenti a sostegno dei meriti di questa organizzazione criminale. Inoltre, la Corte ha abbandonato il procedimento riferito ai file che risultavano in doppio nell’elenco stilato dal MPC. In merito ai restanti file, la Corte ha considerato che gli stessi costituivano propaganda a favore dell’organizzazione «Stato islamico», in quanto contenevano tutti i loghi dei membri dell’organizzazione «Stato islamico». Infine, la Corte ha rilevato che Omer A., nell’esaminare un itinerario verso il confine turco-siriano, lasciando, qualche ora più tardi, la propria abitazione per Milano dopo avere lasciato le chiavi nella buca delle lettere e aver portato con sé i propri effetti personali, abbia dimostrato di volersi mettere a disposizione dell’organizzazione «Stato islamico» in Siria, attraverso la Turchia.

La Corte ha riconosciuto Omer A. colpevole di avere scaricato e salvato sul proprio conto Telegram e su dei canali privati dei file contenenti immagini e video con rappresentazioni di estrema violenza, prive di qualsiasi valore scientifico o culturale. Tali immagini offendono gravemente la dignità umana e la pace di morti, in quanto mostrano cadaveri carbonizzati, insanguinati e, talvolta, decapitati. Per quanto attiene ai video, alcuni dei quali sono intollerabili, gli stessi contengono, in particolare, scene abbiette di decapitazione, un’eviscerazione, delle esecuzioni sommarie filmate al rallentatore ed in primo piano, in parte commesse da dei bambini soldato. Anche Omer A. ha riconosciuto la natura scioccante di tutti questi file.

Infine, Omer A. ha ammesso di avere contravvenuto alla legge federale sugli stupefacenti, per avere consumato degli spinelli acquistati presso degli spacciatori. La Corte ha tuttavia rinunciato a pronunciare una pena per questi fatti, in applicazione dell’art. 52 CP. 

Per tutti i reati, il MPC, in occasione del dibattimento, aveva chiesto una pena privativa di libertà di 18 anni, seguita da un internamento. La Corte, tenuto conto della colpevolezza dell’autore, della gravità dei fatti a suo carico e della scemata imputabilità di grado medio, ha ritenuto che una pena detentiva di 20 anni fosse adeguata; tale durata si situa al limite massimo stabilito dal legislatore e seguito dalla giurisprudenza. Inoltre, la Corte, fondandosi sul parere dell’esperto psichiatrico, ha ritenuto che le condizioni per l’internamento raccomandato dal MPC non fossero adempiute. Per contro, la pronuncia di una misura stazionaria istituzionale da eseguirsi in una struttura chiusa permetterà a Omer A. di sottoporsi a un trattamento volto a dissuaderlo dal commettere nuovi reati e a ridurre la sua pericolosità.


Allegato: Dispositivo SK.2022.35


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