26.01.2022
La Corte d’appello conferma solo parzialmente le condanne contro l’ex collaboratore della polizia del Cantone Svitto e riduce la pena



La sentenza riguarda l’appello interposto dall’imputato il 30 giugno 2021 e l’appello incidentale del Ministero pubblico della Confederazione del 5 luglio 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.51 del 22 aprile 2021.

L’oggetto della procedura d’appello è composto dalle accuse di utilizzo illecito di armi (art. 33 cpv. 3 LArm), appropriazione indebita di munizioni a spese del datore di lavoro rispettivamente del Canton Svitto per un totale di oltre 180'000 CHF (ripetuta appropriazione indebita qualificata [art. 138 n. 1 cpv. 1 in combinato disposto con n. 2 CP] e ripetuta infedeltà nella gestione pubblica [art. 314 CP]), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e ripetuta violazione del segreto d’ufficio (art. 320 n. 1 CP).

All’imputato viene principalmente rimproverato di aver, nel periodo dall’estate 2012 fino all’autunno del 2013, trafficato fraudolentemente armi di servizio (tra l’altro, nel Darknet). La precedente istanza ha reputato l’aggravante del mestiere non realizzata e i reati in merito sono di conseguenza stati considerati prescritti, il che ha portato all’abbandono del procedimento relativo a queste accuse. Inoltre, l’imputato avrebbe, tra l’inizio del 2009 e l’inizio del 2018, nella sua funzione di impiegato della logistica presso la Polizia cantonale di Svitto, sottratto privatamente munizioni per un valore complessivo di oltre 180'000 CHF, appropriandosene dunque indebitamente. A questo proposito, egli avrebbe commesso anche una contraffazione dei documenti nel contesto delle ordinazioni. Infine, egli avrebbe rivelato a un conoscente (presunto complice) informazioni interne della polizia riguardanti investigazioni/osservazioni che lo riguardavano, violando così il segreto d’ufficio. In prima istanza l’imputato è stato dichiarato colpevole e condannato a una pena detentiva di 28 mesi (8 mesi da scontare e 20 mesi sospesi con la condizionale) nonché a una multa di 180 aliquote giornaliere da CHF 30. -- ciascuna.

Come la prima istanza, anche la Corte d’appello ritiene che l’accusa riguardante l’aggravante del mestiere, nell’utilizzo illecito di armi, non sia stata sufficientemente dimostrata giuridicamente e che i fatti sono quindi caduti in prescrizione. Ragione per cui viene confermato l’abbandono del procedimento, fatto dalla prima istanza, in merito a questi capi d’accusa.

Riguardo all’appropriazione indebita delle munizioni a spese del Canton Svitto, la Corte d’appello considera tale capo d’imputazione giuridicamente sufficientemente comprovato solamente per quanto concerne le ordinazioni di munizioni riconosciute dall’imputato, ovvero per un totale di 53'000.-- CHF.

A parere del Tribunale, dopo apprezzamento di tutte le prove e degli indizi forniti, la responsabilità delle ulteriori ordinazioni per un totale di circa 130'000.-- CHF non può essere addossata e contestata all’imputato senza ragionevoli dubbi. Il controllo e la supervisione degli acquisti e dell’utilizzo delle munizioni (tipo, quantità, commissariato, ecc.) all’interno della Polizia cantonale di Svitto erano scarsi e pressoché inesistenti. D’altronde, anche altri collaboratori – oltre all’imputato – potevano effettuare personalmente delle ordinazioni. Viene quindi pronunciato il proscioglimento dell’imputato per quanto riguarda l’ordinazione di munizioni per l’importo di circa 130'000.-- CHF.

Peraltro, la Corte d’appello conferma il verdetto di colpevolezza per falsità in documenti ma scagiona l’imputato dall’accusa di violazione del segreto d’ufficio.

La Corte d’appello riduce la pena dell’imputato a 14 mesi di pena detentiva e a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere a 30. -- CHF cadauna, entrambe interamente sospese con la condizionale per un periodo di prova di due anni.

La sentenza può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale e non è di conseguenza ancora cresciuta in giudicato. Per l’imputato vige pertanto ancora la presunzione d’innocenza.

Allegato: Dispositivo CA.2021.11 del 21 gennaio 2022

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