21.05.2021
Abbandono del procedimento penale concernente pagamenti in vista dei campionati mondiali di calcio 2006 in Germania



Ministero pubblico della Confederazione e in qualità di accusatori privati la Federazione calcistica tedesca e la FIFA contro A., B., C. e D. (SK.2019.45)

Nel novembre 2015, il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato il procedimento penale in relazione a pagamenti in vista dei campionati mondiali di calcio 2006. L’atto d’accusa è stato inoltrato al Tribunale penale federale nell’agosto 2019. Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte penale ha abbandonato il procedimento contro A., B., C. e D. Le indennità corrisposte sono risultate notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto.


Il 6 agosto 2019, il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso presso la Corte penale del Tribunale penale federale l’accusa contro gli ex funzionari della Federazione calcistica tedesca (DFB) A., B. e D. nonché contro l’ex Segretario generale della FIFA C. per truffa risp. complicità in truffa in relazione a pagamenti effettuati in vista dei campionati mondiali di calcio 2006 in Germania.

Il 9 marzo 2020 è stato aperto il dibattimento, il quale è stato nuovamente chiuso il giorno stesso a causa dell’assenza di tre imputati. L’11 marzo 2020 è stato aperto il nuovo dibattimento in conformità alle disposizioni legali sulla procedura contumaciale. A causa della pandemia da coronavirus il 17 marzo 2020 si è resa necessaria l’interruzione del dibattimento e la sospensione del procedimento fino al 20 aprile 2020 risp. con una seconda ordinanza fino al 27 aprile 2020. In tale data scadeva il termine di prescrizione legale per i reati oggetto dell’accusa (cfr. comunicato stampa del 28 aprile 2020 del Tribunale penale federale).

Il 28 aprile 2020 la Corte penale comunicava alle parti che il Tribunale avrebbe abbandonato il procedimento per prescrizione e avviava uno scambio di scritti concernente le conseguenze legali. Lo scambio di scritti terminava il 30 novembre 2020 dopo la concessione di varie proroghe del termine.

Pretese delle parti relative ai costi e alle indennità

Il Pubblico ministero della Confederazione ha fatto valere che gli imputati avrebbero causato in modo illecito e con colpa l’avvio del procedimento penale e ritardato il suo svolgimento, ragione per la quale le spese procedurali andrebbero poste a loro carico e le richieste d’indennità e riparazione per torto morale respinte. 

Gli accusatori privati Federazione calcistica tedesca e FIFA hanno fatto valere nei confronti di A., B., C. e D. spese ripetibili per un importo totale attorno ai CHF 523’000, nel caso in cui fossero stati condannati alla rifusione delle spese. In seguito la FIFA ha ritirato l’azione civile e di conseguenza anche la domanda di indennità relative a C.

A., B., C. e D. hanno richiesto di porre a carico dello Stato le spese procedurali nonché di concedere indennità e riparazione per torto morale. In sostanza hanno fatto valere spese di patrocinio per un importo totale attorno ai CHF 3.2 milioni. C. ha inoltre chiesto un risarcimento danni pari a CHF 792’000 per una perdita di guadagno dovuta al procedimento. Le pretese di riparazione per torto morale sono state quantificate in CHF 100’000 da ciascuno.

Indennità inferiori a quanto richiesto

Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte penale ha abbandonato il procedimento contro A., B., C. e D. In merito alle spese e alle indennità la Corte penale ritiene che A., B., C. e D. non avessero alcuna colpa processuale in merito all’avvio o allo svolgimento del procedimento penale. Di conseguenza le spese procedurali vanno a carico dello Stato.

In merito alle richieste di indennità la Corte penale accorda agli ex imputati indennità per un importo totale attorno ai CHF 705’000, prevalentemente per le spese di patrocinio. Le indennità risultano pertanto notevolmente inferiori ai CHF 3.2 milioni richiesti. La Corte penale respinge inoltre la domanda di indennità di C per la perdita di guadagno, ritenendola infondata. 

Anche le pretese di riparazione per torto morale vengono accolte dalla Corte penale solo parzialmente. Invece dei CHF 100’000 richiesti accorda ad ogni imputato una riparazione di CHF 15’000 per violazioni di particolare gravità delle condizioni personali in relazione all'impatto mediatico. In merito agli accusatori privati Federazione calcistica tedesca e FIFA, il Tribunale stabilisce che questi ultimi conformemente all’esito del procedimento non hanno diritto a spese ripetibili. 

Per la motivazione dettagliata della decisione si fa riferimento all’ordinanza scritta.

Contatto:
Tribunale penale federale, Ufficio stampa, Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch





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