18.06.2019
Decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.190 e BB.2018.197 del 17 giugno 2019



Mediante due decisioni del 17 giugno 2019, la Corte dei reclami presso il Tribunale penale federale ha accolto le domande di ricusazione formulate da due prevenuti nei confronti del Procuratore generale della Confederazione, dell’ex Procuratore federale capo e di un Procuratore della Confederazione. La Corte ha respinto le altre domande di ricusazione rivolte contro gli altri membri della Taskforce del Ministero pubblico della Confederazione (in appresso: Taskforce o Taskforce del MPC). La Taskforce è stata istituita dal MPC a partire dal 2015 nell’ambito delle inchieste avviate dalla procura federale per presumibili infrazioni contro il patrimonio commesse ai danni della Fédération Internationale de Football Association (in appresso: FIFA), parte querelante nella procedura.

In sostanza, i prevenuti rimproverano al Procuratore generale della Confederazione di avere avuto due incontri il 22 marzo e il 22 aprile 2016 nonché un terzo incontro il 16 giugno 2017 (quest’ultimo incontro rivelato dalla stampa durante la procedura) con il Presidente della FIFA. Essi rimproverano all’ex Procuratore Federale capo di aver anch’egli presenziato all’incontro del 22 aprile 2016 al fianco del Procuratore generale della Confederazione nonché di aver intrattenuto stretti contatti con il capo del servizio giuridico della FIFA in funzione sino al 20 agosto 2018. Per i richiedenti gli incontri in questione, rivelati dalla stampa e, in seguito, ammessi dal Procuratore generale della Confederazione sono di natura, ai sensi dell’art. 56 let. f CPP, a far sospettare il Procuratore generale, il Procuratore capo e l’insieme della Taskforce della Confederazione di prevenzione. 

Per ciò che concerne il Procuratore generale della Confederazione, egli ha confermato di aver partecipato a due incontri di coordinazione senza verbalizzazione. La presa di posizione consistente a sostenere che gerarchicamente il Procuratore generale della Confederazione si è limitato a partecipare a questi incontri unicamente nel suo ruolo di direttore della procura federale ai sensi dell’art. 9 LOAP e che questo compito non sarebbe in contraddizione con una conduzione indipendente della procedura, non ha convinto la Corte.

Innanzitutto le spiegazioni del principale interessato non permettono di capire perché la sua presenza agli incontri sarebbe stata indispensabile al corretto svolgimento delle inchieste, ciò tanto meno che la Taskforce FIFA si riuniva regolarmente dal 2015 al fine di definire la strategia da seguire nelle inchieste e ciò alla presenza dei procuratori incaricati delle inchieste, del Procuratore generale stesso e del suo supplente. In occasione di una di queste riunioni della Taskforce, il Procuratore generale aveva richiesto un rapporto scritto al procuratore incaricato delle inchieste. In base a questo rapporto, la direzione della Procura federale aveva comuni­cato al procuratore federale incaricato una decisione che chiedeva l’archiviazione di una delle procedure FIFA. Da ciò si desume che il Procuratore generale era implicato personalmente al livello operazionale nelle procedure in esame oltrepassando il mero ruolo di direzione del MPC ai sensi dell’art. 9 LOAP. Per quanto attiene all’assenza di verbalizzazione, ciò è contrario all’art. 77 CPP. Una tale assenza impedisce qualsiasi controllo del contenuto degli incontri, segnatamente alle altre parti della procedura. Un tale approccio procedurale non è conforme all’art. 3 cpv. 2 let. c CPP ai sensi del quale il trattamento equo e il rispetto del diritto di essere sentiti devono essere garantiti alle parti di un procedimento penale. Ciò tanto più che, senza l’intervento della stampa, questi incontri singolari, tenutisi oltremodo in luoghi inabituali – albergo e ristorante – non sarebbero mai stati portati alla conoscenza delle altre parti alla procedura.

La Corte ha ritenuto che l’insieme delle circostanze del caso è oggettivamente proprio a rendere il Procuratore generale della Confederazione sospetto di prevenzione ai sensi dell’art. 56 let. f CPP, ciò che ne giustifica la ricusazione a far tempo dal 22 marzo 2016.

Per quanto riguarda il Procuratore federale Capo, quest’ultimo ha diretto un’inchiesta nel complesso delle procedure FIFA, poi delegata ad un altro Procuratore a seguito della sua nomina a capo della divisione «criminalità economica» presso il MPC. Egli ha presenziato alle riunioni della Taskforce sino a quando ha lasciato definitivamente il MPC. I richiedenti invocano la prevenzione dell’allora Procuratore capo. Oltre alla sua partecipazione al fianco del Procuratore generale alla riunione con i dirigenti della FIFA il 22 aprile 2016, l’incarto ha altresì permesso di evidenziare l’esistenza di un nutrito scambio di SMS tra il Procuratore capo e l’allora capo del servizio giuridico della FIFA durante il periodo tra il 5 gennaio 2016 e il 20 agosto 2018. Tali contatti oltrepassano, in larga misura, il quadro delle regole formali previste dal legislatore, e lasciano trasparire una separazione manifestamente poco chiara e precisa tra il compimento degli incarichi professionali e i rapporti privati. Alla luce dei fatti stabiliti e non contestati, la Corte è giunta alla conclusione che la condotta procedurale dell’ex procuratore capo è oggettivamente propria a renderlo sospetto di prevenzione conformemente all’art. 56 let. f CPP. Ne consegue la sua ricusazione a partire dal 5 gennaio 2016.

La Corte ha inoltre ammesso la richiesta di ricusazione rivolta al Procuratore federale che dirige vari procedimenti FIFA. L’incarto ha, in effetti, permesso di stabilire che il procuratore in questione era al corrente dei contatti intrattenuti tra l’allora Procuratore federale capo e l’allora capo del servizio giuridico della FIFA. Il Procuratore federale ha quindi potuto utilizzare questo canale di informazioni al di fuori delle regole previste dal CPP e senza verbalizzazione potendo in tal modo proporre attraverso il Procuratore federale capo delle domande concrete alla parte querelante (FIFA). In tali circostanze, il ruolo del Procuratore federale è di natura a renderlo oggettivamente sospetto di prevenzione e la sua ricusazione appare giustificata a partire dal 22 aprile 2016.

La Corte ha respinto la richiesta di ricusa degli altri membri della Taskforce FIFA poiché, anche se taluni dei suoi membri erano al corrente degli incontri litigiosi, nulla permette di concludere che essi abbiano, in alcun modo, utilizzato questo canale di informazioni nell’ambito della procedura. La Corte non ha riscontrato motivi di ricusazione nei confronti degli altri membri della Taskforce.

Le decisioni del 17 giugno 2019 non contemplando misure coercitive non sono impugnabili mediante ricorso ordinario.

Il TPF rinvia alle decisioni allegate e non dà seguito a richieste d'informazioni complementari.

Allegati: Decisioni BB.2018.190 e BB.2018.197


Contatto:
Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale e addetta stampa, Tel. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch





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