La Corte d’appello del Tribunale penale federale conferma le assoluzioni dei due imputati A. e B. dall’accusa di corruzione (art. 322octies und 322novies CP) come pure la maggior parte dei verdetti di colpevolezza di prima istanza relativi alla violazione del segreto di fabbrica o commerciale (art. 162 CP). Mentre B. viene assolto con formula piena dall’accusa di spionaggio economico (art. 273 CP), contro A. vengono pronunciate ulteriori condanne a questo proposito. La maggior parte dei verdetti di colpevolezza contro A. in materia di insider trading sono confermati. A. viene condannato a una pena detentiva sospesa di 22 mesi, a una pena pecuniaria sospesa di 148 aliquote giornaliere di CHF 330 cadauna e a una multa aggiuntiva di CHF 6'000. La pena nei confronti di B viene considerevolmente ridotta a una pena pecuniaria sospesa di 210 aliquote giornaliere di 230 cadauna e a una multa di CHF 6'000.
La sentenza concerne l’appello/appello incidentale del Ministero pubblico della Confederazione, gli appelli dei due imputati A. e B., come pure gli appell incidentali dell’accusatrice privata C. contro la sentenza della Corte penale SK.2020.36 del 22 giugno 2021.
Accusa
L’imputato A. è accusato di ripetuta violazione del segreto di fabbrica/commerciale (art. 162 CP e art. 6 in relazione con l’art. 23 LCSl). In 14 occasioni, nel periodo dal 20 dicembre 2013 al 2 novembre 2016, in qualità di membro del consiglio di amministrazione del gruppo C. (C. SA), egli avrebbe rivelato i segreti commerciali di quest’ultimo al secondo imputato B. (Managing Director della società di consulenza banca 2 Sagl). In particolare A. avrebbe trasmesso a quest’ultimo per via elettronica, senza esserne autorizzato, numerosi documenti/informazioni del suddetto gruppo risp. della sua filiale, nonostante l’obbligo di segretezza. Con la trasmissione delle informazioni, A. avrebbe voluto fornire a B. risp. alla banca 2 Sagl Inputs su idee per operazioni in altri settori industriali e informarlo su possibili nuovi settori di attività per la banca svizzera 2 Sagl. Questo si sarebbe in particolare verificato anche nel contesto di una transazione di vendita di un comparto di C. (progetto C.d), nell’ambito della quale B. avrebbe invece fornito consulenza alla potenziale acquirente/acquirente (la società estera P.). In qualità di membro del consiglio di amministrazione di C. (venditrice) e allo stesso tempo di Senior Advisor della banca 2 Sagl (consulente della potenziale acquirente), A. avrebbe ignorato il suo conflitto di interessi e violato i suoi obblighi di segretezza. Anche il secondo imputato B. (Managing Director della banca 2 Sagl) è accusato in questo contesto di ripetuta violazione del segreto di fabbrica/commerciale (art. 162 CP e art. 6 in relazione con l’art. 23 LCSl). Egli avrebbe utilizzato i segreti commerciali del gruppo C. ricevuti da A. senza autorizzazione per la propria attività di consulenza a favore di terzi, risp. li avrebbe trasmessi a tale scopo a consulenti di altre unità aziendali del gruppo della banca 2.
A. è inoltre accusato di ripetuto spionaggio economico (caso grave) (art. 273 cpv. 3 CP). Oltre ai suddetti 14 segreti commerciali del gruppo C., in qualità di membro del consiglio di amministrazione di E. SA, nel suddetto periodo A. avrebbe anche rivelato, senza esserne autorizzato, i suoi segreti commerciali in 5 occasioni nonostante il suo obbligo di segretezza, sempre mediante la trasmissione elettronica di numerosi documenti/informazioni. A. avrebbe saputo risp. accettato, che B. avrebbe trasmesso tali documenti/informazioni segrete a unità aziendali e persone/clienti del gruppo della banca 2 (anche all’estero) nel contesto di progetti internazionali. Per la sua attività di spionaggio economico A. avrebbe ricevuto una remunerazione legata alle prestazioni nell’ambito della sua posizione/attività di Senior Advisor presso la banca 2 Sagl. Anche B. è stato accusato in questo contesto di ripetuto spionaggio economico (art. 273 CP). In qualità di Managing Director della banca 2 Sagl e agente svizzero del gruppo della banca 2 attivo a livello internazionale, egli avrebbe ripetutamente trasmesso risp. reso accessibili segreti commerciali del gruppo C e in un caso della E. SA, ricevuti da A. senza autorizzazione, a consulenti di altre unità aziendali (estere) del gruppo della banca 2 al di fuori della Svizzera.
A. è inoltre accusato di corruzione passiva (art. 322novies cpv. 1 CP e art. 4a cpv. 1 lett. b in relazione con l’art. 23 LCSl). Nella sua duplice funzione di membro del consiglio di amministrazione della C. SA e allo stesso tempo di Senior Advisor della banca 2 Sagl, nel settembre 2016 egli si sarebbe fatto promettere da B. un compenso («Success Fee») di EUR 138'000 per la divulgazione illecita di segreti commerciali del gruppo C. sul progetto di vendita C.d a favore della banca 2 Sagl, lo avrebbe preteso e infine accettato nell’ottobre 2016. In questo contesto, B. è accusato di corruzione attiva (art. 322octies CP risp. art. 4a cpv. 1 lett. b in relazione con l’art. 23 LCSl). Egli avrebbe promesso ad A., che aveva precedentemente assunto come Senior Advisor della banca 2 Sagl, il compenso di EUR 138'000 quale controprestazione di servizi di consulenza, che sarebbero consistiti nella divulgazione illecita di segreti commerciali del gruppo C nell’ambito del progetto di vedita C.d, e avrebbe infine provveduto al pagamento del compenso.
Infine, A è accusato di sfruttamento di informazioni privilegiate, ovvero di aver agito come insider primario ed ev. secondario (art. 40 cpv. 1 aLBVM e art. 154 Abs. 1 LInFi). In diverse occasioni nel periodo compreso tra novembre 2013 e dicembre 2016, a nome proprio o tramite la sua ditta individuale/fondazione, egli avrebbe utilizzato in maniera illecita la conoscenza di fatti riservati (informazioni privilegiate) per effettuare operazioni di trading su titoli di 11 diverse società (tra cui di C. e E. SA), ottenute grazie alla sua posizione di membro del consiglio di amministrazione di queste società quotate in borsa risp. alla sua funzione di Senior Advisor delle società di consulenza Bank 2 Sagl e EEE. In questo modo egli avrebbe realizzato un guadagno di CHF 1'959'000.
L’accusa aveva inizialmente proposto complessivamente una pena detentiva di 5 anni (non sospesa) per l’imputato A. e di 28 mesi per il secondo imputato B., di cui 14 mesi condizionalmente sospesi (periodo di prova di 2 anni).
Sentenza di prima istanza
Con sentenza SK.2020.36 del 22 giugno 2021 la Corte penale del Tribunale penale federale ha assolto gli imputati A. e B. dall’accusa di corruzione in dubio pro reo e ha respinto integralmente la pretesa civile dell’accusatrice privata C. volta alla restituzione del versamento corruttivo di EUR 138'000. Questo perché non è stato possibile accertare il reale scopo del pagamento di EUR 138'000. Le richieste di risarcimento presentate dell’accusatrice privata C. sono state rinviate al foro civile. Per quanto riguarda l’accusa di violazione del segreto di fabbrica o commerciale, i due imputati sono stati ritenuti colpevoli dall’istanza inferiore per 12 su 14 (A.), rispettivamente 7 su 8 (B.) capi d’accusa. In riferimento all’accusa di spionaggio economico, gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dall’istanza inferiore per 7 su 19 (A.), rispettivamente 6 su 7 (B.) capi d’accusa. Per quanto riguarda A., i verdetti di colpevolezza relativi allo spionaggio economico riguardavano solo la trasmissione di segreti commerciali di C. con riferimento al progetto di vendita C.d., nell’ambito del quale A. sarebbe stato a conoscenza della posizione di agente di B. In riferimento ai segreti commerciali di C. come pure di E. SA trasmessi al di fuori del progetto di vendita C.d, è stata negata la consapevolezza di A. per quanto riguarda la posizione di agente di B., motivo per il quale sono state pronunciate assoluzioni per i capi d’accusa in questione. A causa della quantità/tipologia delle informazioni trasmesse come pure del fatto che l’economia nazionale non è stata messa in pericolo in modo significativo, l’istanza inferiore ha negato l’ipotesi del caso grave di spionaggio economico (art. 273 cpv. 3 CP). Infine, il tribunale di primo grado ha ritenuto l’imputato A. colpevole di 21 capi d’accusa su 23 per aver agito come insider primario e secondario, ottenendo con le transazioni contestate un guadagno di complessivi CHF 2'045’575.10.
L’istanza inferiore ha condannato A. a una pena detentiva sospesa di 24 mesi (periodo di prova di 2 anni), come pure a una multa aggiuntiva di CHF 10'000, e B. a una pena detentiva sospesa di 12 mesi (periodo di prova di 2 anni) come pure a una multa aggiuntiva di CHF 8'000. Ha condannato entrambi gli imputati al pagamento di un indennizzo all’accusatrice privata C. È stato stabilito un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari al guadagno realizzato da A. (nella misura in cui non è ancora stato riscosso dalla FINMA).
Sentenza d’appello
Mediante sentenza CA.2021.19 del 12 luglio 2022 la Corte d’appello del Tribunale penale federale assolve i due imputati A. e B. dalle accuse di corruzione con la stessa motivazione come la prima Corte in dubio pro reo e respinge la pretesa civile dell’accusatrice privata C. volta alla restituzione del versamento corruttivo per un importo di EUR 138'000. Dichiara A. colpevole di 12 capi d'accusa su 14 e B. di 5 capi d'accusa su 8 per violazione del segreto di fabbrica o commerciale. Per quanto riguarda l’accusa di spionaggio economico, dichiara A. colpevole di 15 capi d’accusa su 19. Contrariamente al tribunale di primo grado, la Corte d’appello ritiene che l’imputato A. fosse a conoscenza della posizione di agente di B. in tutti i complessi fattuali (quindi anche al di fuori del progetto di vendita C.d). Per quanto riguarda i relativi verdetti di colpevolezza nei confronti di A., la Corte d’appello constata il suo obbligo di risarcimento nei confronti dell’accusatrice privata C. L’imputato B. viene in secondo grado pienamente assolto dall’accusa di spionaggio economico. Questo soprattutto perché il reato è già stato adempiuto con la trasmissione dei segreti da parte di A. a B. e non può nuovamente essere adempiuto da quest’ultimo.
Infine, in secondo grado A. viene dichiarato colpevole di sfruttamento di informazioni privilegiate in relazione a 17 capi d’accusa su 23. Rispetto alla sentenza di prima istanza vengono quindi pronunciate 4 ulteriori assoluzioni. Secondo quanto accertato in secondo grado, il guadagno ottenuto con le transazioni contestate ammonta a un totale di CHF 1'983'237.50.
La Corte d’appello ritiene che una pena detentiva sospesa di 22 mesi (periodo di prova di 2 anni), una pena pecuniaria sospesa di 148 aliquote giornaliere di CHF 330 cadauna (periodo di prova di 2 anni) come pure una pena aggiuntiva di CHF 6'000 siano adeguate sia alle infrazioni che alla colpa. Condanna B. a una pena pecuniaria sospesa di 210 aliquote giornaliere di CHF 230 cadauna (periodo di prova di 2 anni) e a una multa di CHF 6'000. Entrambi gli imputati vengono condannati al pagamento di un indennizzo all’accusatrice privata C. La richiesta di risarcimento a favore della Confederazione è confermata nella misura del guadagno ottenuto da A. e riconosciuto in secondo grado (nella misura in cui non è ancora stato riscosso dalla FINMA).
Contro la sentenza della Corte d’appello non ancora cresciuta in giudicato, una volta ricevuta la motivazione scritta, le parti possono presentare ricorso in materia penale al Tribunale federale. La presunzione di innocenza è ancora valida per entrambi gli imputati.
Allegato: Dispositivo CA.2021.19
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