21.11.2024 - 08:15, Continuazione dibattimento
22.11.2024, Data di riserva
25.11.2024, Data di riserva
26.11.2024, Data di riserva
27.11.2024, Data di riserva

Luogo: I Aula penale
Caso: CA.2024.13

Natura dei reati

Dibattimenti relativi alla procedura d’appello; A., B., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e i terzi interessati (appellanti) contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2022.22 del 17 giugno 2022 nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatori privati contro A., B., C. e D.,e i terzi interessati

A., B., C., D., il Ministero pubblico della Confederazione, gli accusatori privati e alcuni terzi interessati hanno interposto appello contro la sentenza della Corte penale SK.2022.22 del 17 giugno 2022. Con tale sentenza A. è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP); il procedimento è stato abbandonato per alcuni rimproveri di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 CP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 CP). B. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP), falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e bancarotta fraudolenta (art. 163 cifra 1 CP). C. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), mentre è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP); il procedimento è stato abbandonato per il rimprovero di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD). D. è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis cifra 1 e 2 CP) ed è stato assolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), mentre il procedimento è stato abbandonato per i rimproveri di violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP).



Osservazioni

Per quanto concerne la truffa per mestiere ad A. è in particolare rimproverato di avere, nell’ambito della sua attività quale Chief Investment Officer (CIO) e di mandatario di una società di gestione di fondi d’investimento, per procacciare a sé, in Svizzera, nel periodo tra settembre 2005 e aprile 2008, un indebito profitto di almeno USD 170'938'806.-, indotto in errore con astuzia la predetta società di gestione, nonché otto fondi d’investimento da lui gestiti, mettendo in atto e sfruttando un montaggio finanziario che ha condotto la società di gestione e i fondi d’investimento summenzionati a compiere atti pregiudizievoli ai loro rispettivi interessi pecuniari. È altresì accusato di amministrazione infedele aggravata e subordinatamente di appropriazione indebita aggravata. Inoltre, ad A. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, nel periodo tra dicembre 2005 e febbraio 2011, in correità con B., C., e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno USD 170'938'806.-. A. è infine accusato del reato di falsità in documenti. 

Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, B. è in particolare accusato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera e dalla Svizzera, almeno nel periodo tra maggio 2006 e febbraio 2011, attraverso diverse società, in correità con A., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 63'284'491.-. B. è altresì accusato dei reati di falsità in documenti e di bancarotta fraudolenta. 

Per quanto concerne il riciclaggio di denaro, a C. è rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 20 settembre 2007 al 2 maggio 2013, in correità con A. e D., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 46'614’595.-. C. è altresì accusato di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, a D. viene rimproverato di avere commesso, nella forma aggravata, in Svizzera, nel periodo dal 19 novembre 2008 al 2 maggio 2013, in correità con A. e C., degli atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, per un importo di almeno CHF 13'546’787.-. D. è altresì accusato dei reati di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.



Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici

Lingua: Francese
23.12.2024 - 10:15, Inizio dibattimento

Luogo: I Aula penale
Caso: CA.2024.25

Natura dei reati

Dibattimenti d’appello; A. (appellante) contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2024.7 del 29 maggio 2024 nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatrice privata contro A. per tentata coazione (art. 181 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP).



Osservazioni

A. è accusato di avere, il 2 gennaio 2023, dalla Svizzera, tentato di costringere la redazione di una rivista satirica francese a modificare la propria pratica giornalistica minacciandola di gravi danni. In particolare, egli avrebbe avuto l’intenzione di convincere la redazione a non più pubblicare in futuro caricature del profeta islamico Maometto. Secondo l’accusa, al momento del reato, A. era in stato di incapacità. Con sentenza SK.2024.7 del 29 maggio 2024, la Corte penale ha stabilito che A. ha commesso gli elementi costitutivi del tentativo di coercizione ai sensi dell'art. 181 in combinato disposto con l'art. 22 comma 1 del CP. Ad A. è stato ordinato una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 del CP e un`espulsione dal territorio svizzero per un tempo di cinque anni. A. ha presentato ricorso contro l'espulsione.



Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici

Lingua: Tedesco